Angelina Mango il 2 agosto a Bagheria (unica data in Sicilia)

2^ edizione del PICCOLO FESTIVAL, 2 agosto – Piccolo Parco Urbano di Bagheria. Ecco i nomi dei primi due ospiti: UNICA DATA IN SICILIA di ANGELINA MANGO, vincitrice del Festival di Sanremo 2024 e la band rivelazione BNKR44   Palermo, 28 marzo 2024 -  Angelina Mango (unica data in Sicilia) , vincitrice del  Festival di Sanremo 2024 ,  e la band rivelazione  BNKR44 , sono i primi due artisti protagonisti della seconda edizione del  PICCOLO FESTIVAL  – che nella prima edizione ha ospitato  Chiello, Bresh e Giuse The Lizia  - organizzato  da GoMad Concerti, e Puntoeacapo Concerti  con la collaborazione del  Comune di Bagheria , che si terrà il 2 agosto al  Piccolo Parco Urbano di Bagheria.    Sei dischi di platino  e  due dischi d’oro  per un totale di oltre  200 milioni di stream audio e video , un primo  tour nei club completamente sold out , una data evento al Fabrique di Milano e una nuova leg nei club italiani anch’essi sold out con diversi raddoppi, al  vertice delle classifiche di

DEMOLIZIONE A LICATA, IL TAR ANNULLA INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE EMESSA DAL COMUNE

Abusivismo, Cambiano, il Governo e i condoni edilizi facili". Il ministro delle Infrastrutture Delrio definisce "eroe" l'ex sindaco di Licata. Il riferimento è al sindaco di Licata, Angelo Cambiano, paladino della lotta all'abusivismo edilizio, sfiduciato dal Consiglio comunale di Licata. "Quando sento parlare di Italia dei condoni mi sembra di tornare indietro di vent'anni. Abbiamo impugnato la legge della Campania sugli 'abusi di necessità', siamo pronti a fare lo stesso con altre norme regionali", ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio

Licata, 12 agosto 2017 – Il Sig. I.A. di 54 anni di Licata aveva acquistato nel 1997 un appartamento al quinto piano di un edificio sito in via d'arezzo n.13 del territorio del comune di Licata, munito di concessione edilizia e con certificato di abitabilità. Successivamente all'acquisto dell'appartamento con istanza inoltrata nel 1997 chiedeva il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di una struttura precaria per la copertura parziale del terrazzo di pertinenza dell'immobile. Con apposita determina successiva il Sindaco pro tempore del Comune di Licata autorizzava la realizzazione della copertura di che trattasi; ma nel 2015, a distanza di molti anni dal rilascio dell'autorizzazione, il Comune di Licata avviava il procedimento di annullamento in autotutela della predetta determina sindacale, ritenendo una non corrispondenza dell'immobile esistente rispetto alle planimetrie del progetto approvato con la concessione edilizia; e successivamente, nel 2016, il Comune di Licata ingiungeva la demolizione dell'immobile, ritenendo accertato un organismo edilizio diverso rispetto a quello assentito dalla concessione edilizia.

Il proprietario insorgeva avverso tali provvedimenti gravemente lesivi proponendo un ricorso giurisdizionale davanti al TAR Sicilia, con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, lamentando svariate forme di violazione di legge e di eccesso di potere.

In particolare gli Avvocati Rubino e Airò hanno lamentato l'illegittimo esercizio del potere di autotutela, che deve essere esercitato entro un termine comunque non superiore ai diciotto mesi dall'adozione dei provvedimenti autorizzativi, la carenza di motivazione sulle ragioni di interesse pubblico ulteriori rispetto al mero ripristino della legalità e prevalenti rispetto all'affidamento ingenerotosi in capo ai privati, nonchè sottolinenando l'esistenza del certificato di abitabilità rilasciato dallo stesso Comune di Licata nel 1984 attestante che la costruzione della casa urbana composta di cinque elevazioni era stata eseguita in conformità al progetto approvato. Si è costituito in giudizio il Comune di Licata, in persona del Sindaco pro tempore Dr. Angelo Cambiano, rappresentato e difeso dall'Avvocato Grazia Zarbo, per chiedere il rigetto del ricorso, previa reiezione della richiesta cautelare di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Già in sede cautelare il Tar Sicilia, Palermo, Sezione Seconda, ritenendo sussistente il pregiudizio grave ed irreparabile incombente sul ricorrente, ha accolto la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'ingiunzione di demolizione impugnata. Da ultimo, esaminando il merito della controversia, il TAR Sicilia, Palermo, Sezione Seconda, Presidente il Dr. Cosimo di Paola, relatore il Dr. Giuseppe La Greca, condividendo le tesi difensive degli Avvocati Rubino e Airò circa il legittimo affidamento ingenerato in virtù del lungo periodo di tempo trascorso dal rilascio del titolo abilitativo, nonchè in virtù del rilascio del certificato di abitabilità, ha accolto nel merito il ricorso ed ha annullato i provvedimenti repressivi impugnati. Pertanto, per effetto della sentenza resa dal TAR, l'immobile sito in Via G.D'Arezzo n.13 non verrà demolito mentre il Comune di Licata, soccombente in giudizio, dovrà provvedere al rimorso del contributo unificato in favore del ricorrente.

Commenti