Sammartino: sospeso dai pubblici uffici il vicepresidente della Regione Siciliana, voto di scambio

Sicilia, VicePresidente sospeso dai pubblici uffici per corruzione. Caso Sammartino. Di Paola (M5S): “Risultati elettorali eclatanti potrebbero essere frutto di corruttela”.  Sospensione vicepresidente Regione, M5S Ars: “Questione morale fondamentale, Schifani batta un colpo sulla vergognosa deriva della politica”.  Antoci: "Quadro agghiacciante. La classe politica siciliana deve autoriformarsi".  Giuseppe Antoci, candidato capolista circoscrizione "isole" al parlamento europeo col Movimento 5 Stelle.    Palermo, 17/04/2024 -  Sospeso dalle funzioni pubbliche per un anno il vice presidente della Regione, assessore regionale all'Agricoltura   Luca Sammartino,  indagato per corruzione.  Il provvedimento è stato emesso nell'ambito di indagini del nucleo investigativo dei Carabinieri del comando provinciale di Catania.  Sammartino ha prontamente risposto a quanto gli viene addebitato:  " Ho scritto una nota al presidente della Regione Siciliana, Renato Sch

AMIANTO, SEN. SCILIPOTI (FI): VALLE DEL MELA, "UNA TRAGEDIA SENZA FINE: LE MIE PROPOSTE SONO FERME IN AULA MA LA GENTE CONTINUA A MORIRE”

17/02/2017 - “Ogni anno sono migliaia i lavoratori che perdono la vita o che lottano contro il cancro tra atroci sofferenze e pene anche per i familiari. Questo stato di cose è inaccettabile. Il caso più significativo è quello del mesotelioma pleurico che una volta diagnosticato lascia pochissime speranze di vita che si riducono a 6 mesi. S’impone pertanto la necessità di una prevenzione primaria perché la comparsa dei sintomi avviene anche dopo trenta anni dall’esposizione all’amianto. Mie proposte ferme in Senato. A chi fa comodo non parlare di amianto?”

Tra le proposte presentate dal Senatore Domenico Scilipoti Isgrò di Forza Italia il ddl 631, il ddl 971 del 2014 sulle Disposizioni in materia di bonifica dei siti dismessi di amianto ed introduzione dell’articolo 434-bis del codice penale, il ddl del 18 giugno 2013 sul Divieto di discriminazione previdenziale per i lavoratori vittima di amianto. Non ultima l’interrogazione parlamentare scritta di qualche giorno fa sulla mancata bonifica della zona industriale della Valle del Mela.

“Quanti morti dobbiamo ancora piangere prima che lo Stato prenda le giuste misure per aiutare questi lavoratori? Forse non farà notizia che a Villafranca ci sono stati più di 500 decessi tra gli operai della ex Pirelli e oggi piangiamo la 135esima vittima a San Filippo del Mela che lavorava alla Sacelit. L’amianto continua, silenziosamente, a mietere le sue vittime ma a parte l’associazione presieduta dal Dott. Salvatore Nania, nessuno sembra volersi interessare del problema. Auspichiamo un nuovo tavolo per riunificare la materia e prendere le dovute misure legislative per queste vittime del silenzio.”
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DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa del senatore SCILIPOTI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 2013
Disposizioni in materia di bonifica dei siti dismessi di amianto ed introduzione dell’articolo 434-bis del codice penale
TIPOGRAFIA DEL SENATO
Atti parlamentari – 2 – Senato della Repubblica – N. 971
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. – L’Italia ha il triste primato nell’insorgenza di malattie profes-sionali asbesto-correlate e di numero di de-ceduti (stimati dall’Osservatorio nazionale amianto per oltre 5.000 casi ogni anno), e in molti casi i siti dismessi con permanenza di amianto sono migliaia nell’intero territo-rio nazionale e spesso il suolo è appartenuto a società fallite o è demaniale e quindi si pone la necessità di coordinare le attività di tutte le autorità, e di disporre la bonifica, addebitando i costi ai responsabili della con-taminazione, ovvero con azioni reali di re-gresso con la confisca dei suoli e dei beni, fino al valore corrispondente all’esborso che le pubbliche autorità debbono affrontare per la decontaminazione. Sono anni ormai che l’Osservatorio nazio-nale amianto, associazione di categoria delle vittime dell’amianto, attraverso il suo presi-dente, avvocato Ezio Bonanni, segnala alle autorità questi fatti e queste circostanze. Si possono ricordare tra gli altri il caso dell’Isochimica di Avellino e il caso della fornace ex F.I.L. in località Triscioli di Santa Caterina Albanese, ove già il 12 set-tembre del 2005 il sindaco stimava necessa-rio un investimento di euro 500.000 per ri-muovere l’amianto, la cui vicenda è tornata d’attualità anche in seguito al processo Eter-nit. In Italia l’Istituto nazionale per l’assicura-zione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo il testo unico di cui al de-creto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 e la tabella delle malattie professionali, recentemente aggiornata con decreto del Ministro del lavoro e della previ-denza sociale 9 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2008, entrato in vigore il 22 luglio 2008, riconosce come causate dall’esposizione ad asbesto le seguenti patologie: a) Placche e ispessimenti pleurici con o senza atelettasia rotonda (j92); b) Mesotelioma pleurico (c45.0); c) Mesotelioma pericardico (c45.2); d) Mesotelioma peritoneale (c45.1); e) Mesotelioma della tunica vaginale e del testicolo (c45.7); f) Carcinoma polmonare (c34); g) Asbestosi (j61). Per esse dunque il nesso di causalità si presume e l’onere della prova è a carico del-l’INAIL ove non ritenesse di non doverle in-dennizzare. In Italia il riconoscimento delle malattie causate dall’amianto nelle liste delle malattie professionali asbesto-correlate risale per l’a-sbestosi al 1943, per il cancro al polmone, e per il mesotelioma, al 1994, per le placche pleuriche soltanto al 2008, delle quali si pre-sume il nesso causale, con onere della prova per escluderne l’indennizzabilità a carico dell’ente assistenziale, mentre per le altre patologie, dopo il definitivo superamento del sistema tabellare, vale quello comple-mentare di onere della prova a carico del prestatore d’opera al fine di ottenere l’inden-nizzabilità anche per le malattie «delle quali sia comunque provata la causa di lavoro», e ciò per effetto dell’intervento della Corte co-stituzionale, prima con la sentenza n. 179 del 18 febbraio 1988, e quindi con la sen-tenza 206 del 25 febbraio 1988, che hanno dichiarato illegittime costituzionalmente tutte quelle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 che dispone-vano in senso contrario. Occorre dunque intervenire.
Atti parlamentari – 3 – Senato della Repubblica – N. 971

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Obbligo di bonifica dei siti dismessi
contaminati da amianto)
1. I siti industriali contaminati da amianto, ove risultassero dismessi, devono essere bo-nificati nel termine ultimo del 1° gennaio 2016, a cura e spese delle autorità comunali, d’intesa con i Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, con le modalità stabilite nei regolamenti di attuazione di cui all’articolo 4.
Art. 2.
(Azione di regresso ed applicazione del
principio «chi inquina paga»)
1. I proprietari e i gestori dei siti di cui all’articolo 1 sono responsabili in solido di tutte le spese necessarie per la decontamina-zione e, ove queste fossero anticipate dalle pubbliche autorità, ai sensi dei regolamenti di cui all’articolo 4, sono poste a carico dei medesimi proprietari o gestori, con la costituzione di ipoteca sugli immobili e su tutti gli altri beni, fino all’integrale restitu-zione delle somme.
2. In caso di mancata restituzione degli importi necessari per la bonifica, il Mini-stero dell’ambiente e della tutela del territo-rio e del mare può confiscare i siti, con le modalità stabilite nei regolamenti di cui al-l’articolo 4.
Atti parlamentari – 4 – Senato della Repubblica – N. 971
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
Art. 3.
(Introduzione dell’articolo
434-bis del codice penale)
1. Dopo l’articolo 434 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 434-bis. – (Contaminazione con amianto). – Salvo che fatto costituisca più grave reato, chiunque contamina il territorio e l’ambiente con amianto, friabile e com-patto, è punito con la reclusione fino a cin-que anni. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a due anni».
Art. 4.
(Regolamenti di attuazione)
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottati, su proposta dei Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti per l’attuazione della pre-sente legge.

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